Le misure del Decreto Rilancio (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34), pensate per sostenere e favorire la ripresa del Paese, a seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19, sono state convertite in Legge del DL Rilancio.
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Superbonus Casa 110%. Cosa è cambiato
La Legge n.77/2020 del 19 luglio 2020, di conversione del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), ha apportato alcune novità per il Superbonus 110%.
Le principali modifiche riguardano:
- la diversificazione dei tetti di spesa
- il calcolo delle spese
- l’applicazione sulle seconde case
Confermato il meccanismo degli interventi trainanti che danno diritto al Superbonus anche per gli interventi accessori (trainati).
Proviamo a riassumere cosa è cambiato e cosa è rimasto immutato in questo vademecum sul superbonus 110%.
Precisiamo che, ad oggi, il testo attualmente più affidabile è la
Circolare n. 24 del 8/08/2020: Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Superbonus Casa 110%. I parametri confermati
Interventi trainanti
Sono confermate le modalità di accesso al Superbonus solo in presenza di almeno uno degli interventi trainanti quali:
- isolamento termico mediante cappotto delle superfici opache orizzontali, verticali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A e solo per le aree non metanizzate e per edifici unifamiliari o plurifamiliari autonomi, biomassa (categoria Ecobonus)
- riduzione del rischio sismico mediante recupero patrimonio edilizio
Limiti temporali e modalità per ottenere la detrazione
La legge conferma l’ammissibilità delle solo spese effettuate dal 1° Luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
La detrazione del 110% può avvenire in 5 rate annuali di pari importo. Vi è la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura sia per il Superbonus che per i tradizionali bonus fiscali.
Interventi accessori (trainati)
Invariati anche gli interventi accessori che possono beneficiare del Superbonus al 110%.
Li elenchiamo qui di seguito:
- Interventi di efficientamento energetico diversi dai trainanti
- Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica (e cessione al GSE dell’energia non auto consumata) e installazione, contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici
- Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Superbonus Casa 110%. Novità tetti di spesa
La legge di conversione prevede tetti di spesa differenziati per ciascuno degli binterventi trainanti e li articola a seconda che si tratti di condomini, edifici plurifamiliari con o senza ingresso in comune. Ecco uno schema riepilogativo:
Edifici unifamiliari
Isolamento termico: tetto di spesa 50.000 euro
Sostituzione impianto di climatizzazione invernale: tetto di spesa 30.000 euro
Sisma bonus tetto di spesa: invariato
Entità del bonus: 110%
Orizzonte temporale: 5 anni
Edifici plurifamiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti
Isolamento termico: tetto di spesa 50.000 euro
Sostituzione impianto di climatizzazione invernale: tetto di spesa 30.000 euro
Sisma bonus tetto di spesa: tetto di spesa invariato
Entità del bonus: 110%
Orizzonte temporale: 5 anni
Edifici plurifamiliari (senza autonomia) da 2 a 8 unità immobiliari
Isolamento termico tetto di spesa: tetto di spesa 40.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari
Sostituzione impianto di climatizzazione invernale centralizzato: 20.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari
Sisma bonus tetto di spesa: tetto di spesa invariato
Orizzonte temporale: 5 anni, in rate di pari importo
Edifici plurifamiliari (senza autonomia) con più di 8 unità immobiliari
Isolamento termico tetto di spesa: tetto di spesa 30.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari
Sostituzione impianto di climatizzazione invernale centralizzato: 15.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari
Sisma bonus tetto di spesa: tetto di spesa invariato
Entità del bonus: 110%
Orizzonte temporale: 5 anni, in rate di pari importo
Superbonus Casa 110%. Novità sul calcolo delle spese
La Legge precisa che, in attesa di specifici decreti, il tecnico potrà asseverare la congruenza delle spese in base ai Prezzari Regionali o delle Province Autonome, ai Listini delle Camere di Commercio, ai Listini Ufficiali.
Superbonus Casa 110%. Novità sugli edifici esclusi
La Legge di conversione esclude esplicitamente dal Superbonus le seguenti tipologie di edifici:
- Abitazioni di tipo signorile (categoria catastale A/1)
- Abitazioni in villa, ovvero abitazioni di pregio con rifiniture di alto livello con grandi giardini o parchi a servizio esclusivo (categoria catastale A/8)
- Castelli e palazzi, ovvero antiche strutture con importanti riferimenti storici (categoria catastale A/9)
Superbonus Casa 110%. Novità sulle seconde case
Le persone fisiche possono beneficiare del Superbonus su un numero massimo di due unità immobiliari e quindi anche sulle seconde case. In ogni caso, le persone suddette possono sempre detrarre le spese sulle parti comuni dell’edificio.
Questo è il momento giusto per ripensare alla tua casa. Approfittane.
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